polizza merci su fatturato aziendale - assicurazione delle merci trasportate via mare, terra o aerea
Il trasferimento delle merci vendute o acquistate puo' essere effettuato su gomma, con nave, aereo o combinato.
Il vettore o spedizioniere hanno una responsabilita' per i danni causati alla merce affidata.
Per quanto concerne il trasporto piu' diffuso, quello su strada e' responsabile per legge dei danni causati alle merci trasportate con i massimo di:
- 1 euro per ogni chilogrammo di merce perduta o danneggiata per i trasporti entro il territorio nazionale
- 8,33 DSP nel caso di trasporti internazionali
Molto spesso il limite previsto non e' sufficiente a compensare il danno patito. L'assicurazione delle merci da parte del proprietario consente di:
- ottenere l'indennizzo corrispondente all'intero valore della merce, nonche' dei maggiori costi aggiuntivi;
- ottenere l'indennizzo completo del danno anche in caso di eventi con assenza di colpa del vettore
- assicurare anche le merci trasportate con i propri mezzi
- trasferire l'azione di regresso nei confronti del vettore all'assicuratore
- evitare conflitti con venditori ed acquirenti a causa del danneggiamento delle merci trasportate
- merci in conto lavorazione, "resi" , conto deposito, conto visione, campionari, merci in fiere
- merci intercompany, contingency per le merci spedite in vendita
- merci in trasportate con mezzi propri dell'azienda
- il trasporto di merci e macchinari usati.
- operazioni di "carico e scarico"
- spese per lo "sgombero della sede stradale"
- "spese di perizia"
- spese di "riconfezionamento" ed imballaggio
- i danni derivanti da "colpa grave" del Contraente e/o suoi dipendenti
- merci deperibili da trasportarsi a temperatura controllata
- trasporto di sostanze liquide in autocisterne e lo spandimento per rottura manichette
- giacenza temporanea di merci presso i terzisti
